L’IVA nei lavori in edilizia

Connessa alle detrazioni per la ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico c’è la questione dell’IVA applicata negli interventi edili. Anche in edilizia l’aliquota ordinaria dell’IVA è del 21 per cento, ma ci sono due aliquote agevolate al 4 e al 10 per cento. Le aliquote agevolate sono applicate dal fornitore sulla base di una apposita dichiarazione (autocertificazione) del proprietario dell’immobile o comunque del soggetto che ha richiesto la prestazione.
L’aliquota del 4 per cento non è mai applicata per gli interventi che usufruiscono della detrazione del 65 per cento, ma è applicata in caso di detrazione del 50 per cento per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e precisamente per prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto stipulati a tale scopo.
Gli altri casi di applicazione dell’aliquota del 4 per cento riguardano l’acquisto o la costruzione della prima casa. In particolare, l’aliquota del 4 per cento è applicata in caso di:

– cessione, da parte di impresa costruttrice e non, di casa di abitazione, non di lusso, destinata ad essere prima casa per l’acquirente;

– assegnazione in proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi;

– prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa;

– prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati rurali ad uso abitativo.

L’aliquota del 10 per cento, invece, oltre al caso di acquisto o costruzione di case di abitazione diverse dalla prima casa, è applicata per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione del 65 per cento) o alla ristrutturazione edilizia (detrazione del 50 per cento).
Sul manuale dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali; aggiornamento 6 giugno 2013” il capitolo 2 è riservato all’IVA sulle ristrutturazioni edilizie. La legge finanziaria 2010 ha disposto l’applicazione, a regime, dell’aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero di cui all’art. 3, lettere a), b), c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e cioè rispettivamente di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Per “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata” si intendono:

– singole unità immobiliari a destinazione abitativa ( categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall’effettivo utilizzo, e relative pertinenze;

– interi fabbricati con più del 50 per cento della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. L’agevolazione riguarda la prestazione di servizi, comprese 񗹤le materie prime, i semilavorati.

Il criterio discriminate per l’applicabilità di aliquote agevolate nel caso di materie prime o semilavorate è nel tipo di contratto che intercorre tra le parti ovvero se si tratta di prestazione di servizi dipendente da contratto di appalto oppure cessione di beni con o senza prestazione accessoria della posa in opera.
L’applicazione dell’aliquota ridotta è condizionata dall’eventuale impiego dei “beni significativi” individuati dal Dm 29/12/1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza). In pratica, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene significativo e sottrarlo dal corrispettivo.
La differenza costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota ridotta. Il valore residuo del bene, invece, va assoggettato all’aliquota ordinaria del 21 per cento. Il limite di applicabilità della riduzione dell’IVA al 10 per cento (sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali non significativi) non si riferisce anche alle singole parti o pezzi staccati che li compongono,sempreché tali componenti vengano forniti nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato.
Riguardo alle modalità di fatturazione degli interventi agevolati, il prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare in fattura oltre al servizio oggetto della prestazione anche il valore dei beni significativi.
Questi dati devono essere evidenziati in fattura anche nel caso in cui dal calcolo risulti che l’intero valore del bene significativo deve essere assoggettato all’aliquota ridotta. In caso di pagamento di acconti, se la realizzazione dell’intervento di recupero comporta anche la fornitura di beni significativi, l’importo di tali beni dovrà essere indicato in ciascuna fattura di acconto nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata.