Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute

Adempimento:
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 novembre 2017 usufruendo della riduzione della sanzione in misura pari allo 0,2% per

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i soggetti obbligati ai versamenti unitari

Modalità:
N.B. La scadenza originaria è il 16/12 essendo un sabato slitta ad oggi.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 3% (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l’autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Gli interessi, per i sostituti d’imposta, vanno cumulati all’imposta

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13;
Risoluzione 17/02/2009, n. 43/E;
Risoluzione 14/07/2008, n. 296/E;
Risoluzione 24/05/2007, n. 114/E;
Risoluzione 04/06/2002, n. 166/E;
Risoluzione 24/04/2001, n. 52/E;
Risoluzione 28/03/2001, n. 36/E;
Risoluzione 09/08/2000, n. 131/E;
Risoluzione 14/07/2000, n. 113/E;
Circolare 13/07/1998, n. 184/E;
Risoluzione 23/06/2011, n. 67/E

Versamento contributi INPS

Adempimento:
Scade oggi il termine per: – il versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e dei dirigenti di competenza del mese precedente; – il versamento del contributo INPS , gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/ a progetto e sulle provvigioni per vendite a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento i datori di lavoro che abbiano corrisposto retribuzioni nel mese precedente e i committenti nel caso di contributi relativi alla gestione separata

Modalità:
N.B. La scadenza originaria è il 16/12 essendo un sabato slitta ad oggi.
I contributi devono essere versati a mezzo modello F24 le cui causali indicano il tipo di contribuzione che si intende versare. Il modello F24 si utilizza per esporre le somme a debito o a credito delle aziende nei confronti di: Regioni, Ministero delle Finanze, Inail, Enpals, Inps. Pertanto, consente di utilizzare immediatamente i crediti maturati nel periodo compensandoli con i debiti alle diverse amministrazioni. I crediti nei confronti dell’Inps possono essere compensati entro un massimo di 12 mesi, oltre i quali il rimborso del credito residuo va richiesto alla sede competente. Il mancato versamento entro i termini previsti delle somme dovute a saldo delle denunce mensili presentate espone l’azienda, oltre alle conseguenze penali in tema di illecito, all’attivazione di un sistema di recupero coattivo del credito a mezzo notifica di avviso bonario e successiva cartolarizzazione del credito stesso

Normativa di riferimento:
L. 8 agosto 1995 n. 335;
Circolare INPS 15 gennaio 2011, n. 15;
Circolare INPS 2 febbraio 2010, n. 16;
Circolare INPS 9 febbraio 2011, n. 30

Imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti di obbligazioni

Adempimento:
Termine ultimo per il versamento dell’imposta sostitutiva, risultante dal conto unico relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da: – banche; – società per azioni quotate; – Stato ed enti pubblici, maturati a favore dei nettisti

Soggetti:
Sono tenuti all’adempimento gli intermediari autorizzati (Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari professionali)

Modalità:
N.B. La scadenza originaria è il 16/12 essendo un sabato slitta ad oggi.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica

Normativa di riferimento:
D.Lgs. 01/04/1996, n. 239, art. 1, 2 e 4;
D.M. 6/12/1996, art. 1